Lavori in quota: normativa e valutazione di rischio

23 luglio 2021
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In molte mansioni i lavoratori si ritrovano a lavorare in quota e questo comporta ovviamente dei rischi non trascurabili. È possibile dire infatti che il cosiddetto settore dei lavori in quota sia considerato uno tra quelli maggiormente esposti a scenari e situazioni di rischio alto.

 

Visti la gravità e il peso delle responsabilità che ricoprono i lavori in quota, sono state appositamente studiate normative che permettano di fare le corrette valutazioni del rischio e di adottare le dovute misure di prevenzione e sicurezza.

 

In questo articolo vediamo quale è la normativa attuale per i lavori in quota, come effettuare una valutazione di rischio e qual è l’altezza minima di riferimento in base alle leggi vigenti.

 

Sommario:

  • Altezza minima di riferimento
  • Lavori in quota: obblighi del datore e normativa
    • Definizione dei lavori in quota
    • Normativa attualmente vigente
    • Obblighi del datore di lavoro
  • Valutazione del rischio

 

 

Altezza minima di riferimento

L’altezza minima per i lavori in quota, secondo l’art. 107 del D.Lgs. 81/08, è a partire da 2 metri o superiore, calcolata da un qualsiasi piano considerato come stabile.

 

Le uniche attività che non seguono questo metro di valutazione sono:

  • Lavori svolti in mare;
  • Attività relative alla coltivazione mineraria;
  • Attività legate agli idrocarburi o gas.

 

Lavori in quota: obblighi del datore e normativa

Come accennato in precedenza, i lavori in quota sono regolamentati da un’apposita normativa che ne fornisce una definizione, stabilisce le leggi e definisce gli obblighi ricoperti dal datore di lavoro.

 

Definizione dei lavori in quota:

Sono considerati lavori in quota tutte quelle attività lavorative svolte ad un’altezza superiore a due metri, che dunque espongono il lavoratore al rischio di caduta. Tra le differenti attività contemplate dalla definizione, sono comprese anche quelle di scavo che prevedono profondità superiori a quella citata.

 

 

Normativa attualmente vigente:

Quando si fa riferimento ai lavori in quota, la normativa da tenere in considerazione è il Titolo IV capo II del D.Lgs 81/08.

 

La normativa relativa ai lavori in quota illustra tutte le norme relative alla prevenzione degli infortuni. Tali misure comprendono:

  • Corretto impiego dei DPI.
  • Adozione delle corrette attrezzature: è infatti obbligatorio disporre correttamente in cantiere le attrezzature necessarie come ad esempio: scale, funi e ponteggi.
  • Adozione di idonee recinzioni e barriere: esiste infatti l’obbligo di adozione di opportune recinzioni volte a impedire l’accesso di personale non autorizzato in zone a potenziale pericolo caduta.
  • Divieto di effettuare lavori se le condizioni metereologiche non lo consentono.
  • Divieto di assunzione di bevande alcoliche.
  • Obbligo di formazione.

 

Obblighi del datore di lavoro:

Il Responsabile di sicurezza e/o il datore di lavoro sono le due possibili figure responsabili per la tutela della sicurezza dei lavoratori. Per questo motivo, su di loro ricadono tutte le responsabilità civili e penali.

 

La figura responsabile della sicurezza sul lavoro è una figura designata a gestire e coordinare tutte le attività previste per la protezione e prevenzione dei rischi. Per questo motivo, tra i suoi doveri e responsabilità rientrano:

  • Individuazione di tutte le zone di pericolo caduta.
  • Adozione delle corrette misure di sicurezza e attrezzature necessarie per lavorare in sicurezza.
  • Adempimento, tramite le dovute misure, degli obblighi e delle indicazioni forniti dalla normativa.
  • Fornire la formazione obbligatoria ai propri dipendenti.

 

 

 

 

Valutazione del rischio

Una corretta valutazione del rischio per i lavori in quota trova il suo punto di inizio nell’identificazione dei possibili rischi ai quali il lavoratore può andare incontro:

 

 

  • Caduta dall’alto: durante lo svolgimento di un’attività lavorativa in quota, è possibile andare incontro al rischio di caduta dall’alto. A causa di perdita d’equilibrio e/o scivolamenti, se non sono state adottate sufficienti misure di sicurezza, c’è la possibilità che il lavoratore subisca danni (anche mortali) derivanti dall’arresto a seguito della caduta.
  • Sospensione inerte: a seguito di perdita di conoscenza, dovuta a molteplici ragioni, è possibile che avvenga un rapido peggioramento delle funzioni vitali del corpo causata dalla sospensione del lavoratore con l’imbracatura. Per ovviare a questo rischio, è importante calare a terra il prima possibile il corpo sospeso.
  • Urto causato dall’effetto pendolo: l’attivazione di alcuni dispositivi di sicurezza anticaduta può causare il cosiddetto effetto pendolo: l’effetto è basato sull’oscillazione del lavoratore legato ad un punto di ancoraggio nel vuoto. In queste circostanze il lavoratore può quindi urtare contro ostacoli o a terra e andare quindi incontro a lesioni più o meno gravi.

 

 

Una corretta valutazione del rischio include oltre ai rischi, anche la programmazione e la pianificazione di sicurezza: vediamo di cosa si tratta.

 

Programmazione e pianificazione ricoprono un ruolo centrale per la sicurezza sul lavoro: esse permettono di organizzare e adottare tutte le misure di sicurezza preventive necessarie. Nel dettaglio, parliamo quindi delle misure organizzative e dei DPI utili ad abbassare al livello minimo i rischi.

 

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