ETC e Relazione di Calcolo

Con la revisione della norma tecnica UNI 11560:2022, pubblicata il 23 giugno 2022, all’interno del capitolo 7 “Progettazione e realizzazione di un sistema di ancoraggio” viene richiesto obbligatoriamente, tra la documentazione a corredo del sistema di ancoraggio, la presenza dell’ETC e della Relazione di Calcolo a firma di un Tecnico Abilitato.

Più specificamente, la relazione di calcolo deve essere redatta esclusivamente da un progettista strutturale, figura individuata dalla stessa UNI 11560:2022 e descritta come: “Tecnico abilitato designato dal committente per la verifica della idoneità strutturale alle forze di carico trasmesse dal sistema di ancoraggio alla struttura di supporto, come da valori di progetto riportati nel manuale del fabbricante, e per la verifica degli ancoranti alla struttura di supporto stessa”.

Elaborato Tecnico della Copertura (ETC) – cosa deve contenere?

L’ETC deve includere gli elaborati grafici in scala adeguata, riportanti:

l’area oggetto di intervento;

  • la posizione e caratteristiche dimensionali dei percorsi e degli accessi;
  • la disposizione dei dispositivi del sistema di ancoraggio;
  • i dispositivi di protezione collettiva e/o individuale (di III categoria) da utilizzare;
  • l’altezza libera di caduta sui lati esposti ad arresto caduta;
  • le aree di lavoro soggette a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata dal basso;
  • le aree della copertura non calpestabili e/o non accessibili;
  • le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte;
  • le misure relative al recupero in caso di caduta.

 

Oltre agli elaborati grafici, l’ETC deve prevedere anche i seguenti contenuti minimi:

  • la relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali;
  • la Relazione di Calcolo, redatta da un progettista strutturale;
  • la certificazione del Fabbricante dei dispositivi di ancoraggio;
  • la dichiarazione di corretta posa dell’installatore;
  • il manuale d’uso e il programma di manutenzione dei dispositivi di ancoraggio.
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Relazione di Calcolo – cosa deve contenere?

Innanzitutto va evidenziato che LA RELAZIONE DI CALCOLO NON DEVE LIMITARSI ALLA SOLA VERIFICA DEI FISSAGGI, MA CONSIDERARE ANCHE I MATERIALI DEL SUPPORTO. Fatta questa doverosa premessa, di seguito sono esposti i contenuti della relazione, che ricordiamo deve essere redatta da un progettista strutturale:

  • La relazione di calcolo deve tassativamente riportare i riferimenti della commessa e l’indirizzo del cantiere/fabbricato/edificio dove è installato il sistema di ancoraggio oggetto della verifica. La relazione non può essere in alcun modo un documento generico privo di contesto;
  • La relazione deve fare riferimento alle normative, leggi e regolamenti a cui lo strutturista progettuale fa riferimento;
  • Devono essere riportate le forze scaricate dal dispositivo/sistema di ancoraggio sui fissaggi e sulla struttura (indicate dal fabbricante del dispositivo/sistema di ancoraggio);
  • Deve essere presente una descrizione del supporto e della struttura su cui è fissato il dispositivo/sistema di ancoraggio
  • Devono essere chiaramente esposti i risultati e gli esiti delle verifiche e dei calcoli oggetto della relazione di calcolo
  • Deve essere riportata la quantità e la tipologia di fissaggi da utilizzare per il fissaggio dei dispositivi di ancoraggio.
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La verifica linee vita, la relazione di calcolo linea vita e la verifica ancoraggio linea vita sono componenti essenziali per garantire la sicurezza dei lavoratori che operano in quota. È importante affidarsi a professionisti esperti per eseguire questi controlli e assicurarsi che il sistema di protezione sia efficace e conforme alle normative vigenti.

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