Amministratori di condominio: quali sono le responsabilità?

27 novembre 2020
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Al giorno d’oggi la figura dell’amministratore di condominio assume sempre di più un ruolo professionale all’interno e all’esterno dell’edificio condominiale in quanto è chiamato a svolgere un’attività di gestione altamente complessa e diversificata. 

Nell’espletare la propria attività gestionale pertanto l’amministratore si trova esposto ad innumerevoli responsabilità di tipo civile e penale, determinate non soltanto dagli articoli 1130 e 1131 del codice civile ma anche dalle norme generali del diritto, dal regolamento di condominio, dall’assemblea dei condòmini e dalle leggi speciali.

In tema di sicurezza sul lavoro a fronte delle innumerevoli figure professionali coinvolte per la fornitura dei diversi servizi l’amministratore può essere equiparato al datore di lavoro e pertanto viene a lui attribuito l’onere di dover far rispettare tutti i criteri di prevenzione e protezione stabilite dal D.Lgs. 81/08.

Tra le lavorazioni che espongono gli operatori a maggiori e gravi rischi di infortunio all’interno del condominio rientrano sicuramente i lavori in quota; è pertanto dovere dell’amministrazione condominiale vigilare e permettere che tali lavorazioni possano essere eseguite in totale sicurezza prevenendo e minimizzando qualsiasi tipo di rischio ed infortunio.

Per far sì che questo avvenga è necessario che le coperture dei condomini siano dotate di sistemi anti-caduta certificati, correttamente manutenuti e che gli operatori, oltre ad essere formati, siano dotati delle idonee attrezzature per il corretto utilizzo delle Linee Vita.

Ogni regione, infatti, ha stabilito regole e criteri diversi riguardo le dotazioni di sicurezza per i lavori in quota. Ad esempio, in Lombardia, è previsto che vada messa in sicurezza l’intera superficie su cui si opera, mentre in Toscana l’obbligo riguarda solo l’area oggetto d’intervento.

Parlando di realtà condominiali, se non sono previsti interventi di manutenzione strutturali, non è obbligatorio installare dispositivi anticaduta. Sta quindi ai condomini stessi e all’amministratore valutare l’eventualità di predisporli. Può sempre presentarsi la necessità di opere che richiedono l’accesso al tetto o al terrazzo condominiale e, in quei casi, varrà sempre il rispetto del Dlgs 81/2008

Spider Linee Vita offre ai propri partner un servizio a 360° per garantire la sicurezza dei lavori in quota; attraverso una completa valutazione ed analisi dei rischi specifici propone infatti soluzioni ad hoc per la loro eliminazione attraverso i servizi d’installazione, manutenzione e ri-certificazione della Linee Vita.

 

 


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