Art 113 e 115 D.Lgs. 81/08: scale e lavori in quota

08 gennaio 2026
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Le recenti modifiche al D.lgs 81/2008 hanno aggiornato il quadro normativo relativo all’accesso in quota e alla protezione contro le cadute dall’alto. In particolare, l’art 113 e l’art 115 del Dlgs 81 sono stati rivisti con l’obiettivo di rendere più chiari i criteri di scelta, utilizzo e progettazione di scale e sistemi anticaduta, rafforzando la normativa sicurezza scale e il controllo dei rischi nei cantieri e nei luoghi di lavoro.
Per RSPP, HSE manager, consulenti e imprese, questi aggiornamenti incidono sulla gestione di scale a pioli, scale alla marinara D.lgs 81/2008 e, più in generale, sulle scale per lavori in quota e sui dispositivi di protezione individuale collegati.

Prima delle modifiche: una norma scale centrata su gabbie e DPI “di ultima istanza”

Per comprendere il significato delle modifiche è utile richiamare brevemente l’impostazione precedente dell’81 08 in materia di scale e lavori in quota.

Art 113 nella versione precedente

L’art 113 disciplinava l’uso di diverse tipologie di scale, comprese le scale a pioli portatili e le scale in sezione, oltre alle scale fisse. Con riferimento alla norma scale per l’accesso in quota, la disposizione prevedeva in particolare un obbligo di protezione per le scale a pioli:

  • installate in posizione verticale o con inclinazione superiore a 75°;
  • con sviluppo superiore a 5 metri.

In numerosi contesti la misura più diffusa era la gabbia metallica, considerata spesso sufficiente a soddisfare la normativa scale. Altri aspetti, come l’inclinazione scala a pioli, la distanza dalla parete o l’eventuale integrazione con ulteriori sistemi di protezione, erano talvolta gestiti in modo meno strutturato.

Articolo 115 e DPI contro le cadute – versione precedente

Il precedente articolo 115 riguardava l’uso di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto quando non risultavano attuabili le misure di protezione collettiva. Il testo richiamava imbracature, cordini, assorbitori, linee vita flessibili e rigide.
Nella pratica operativa, in molti casi la risposta standard ai lavori in quota consisteva in imbracatura e cordino con assorbitore, con minore attenzione alla distinzione tra sistemi di trattenuta, posizionamento e arresto caduta, e con un collegamento meno evidente alla valutazione del rischio.

Le novità per le scale fisse: art 113 e scale alla marinara sotto la lente

Con l’aggiornamento del d lgs 81 08, l’art 113 è stato riformulato con particolare attenzione alle scale fisse verticali utilizzate per l’accesso a coperture, impianti e strutture. In questa categoria rientrano molte scale alla marinara 81 08 installate su edifici civili e industriali.

Campo di applicazione e soglie

Una prima novità riguarda il campo di applicazione della norma scale. La tutela non si limita più alle scale con sviluppo superiore a 5 metri, ma si estende a scale fisse:

  • scale verticali permanenti con altezza superiore a una determinata soglia (2 metri come soglia
    minima);

Permane l’applicazione della norma anche alle scale con inclinazione superiore a 75° utilizzate come accesso in quota. In questo modo la normativa sicurezza scale comprende più chiaramente scale di servizio e accessi che prima potevano essere considerati marginali.

Gabbia o sistema anticaduta: criteri di scelta

Una seconda novità riguarda la modalità di protezione. Per queste scale fisse verticali, l’art 113 prevede due soluzioni principali:
1. gabbia di protezione;
2. sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto, ad esempio tramite guida rigida o flessibile con dispositivo anticaduta.

La scelta non è più automatica. La decisione tra gabbia e sistema anticaduta deve essere basata sulla valutazione dei rischi: frequenza d’uso, percorso di accesso, modalità di evacuazione e soccorso, ostacoli presenti lungo la salita.

Parametri geometrici e norme tecniche: requisiti già previsti e confermati

L’aggiornamento dell’art. 113 non introduce nuovi parametri geometrici, ma conferma requisiti già presenti nella formulazione precedente per le scale fisse verticali. In particolare, permangono i riferimenti a:

  • distanza minima dei pioli dalla parete;
  • dimensioni/distanze funzionali della gabbia (quando prevista);
  • relazioni geometriche tra pioli, struttura e dispositivi di protezione.

Si richiamano tali prescrizioni perché restano coerenti con l’impostazione delle norme tecniche di settore (scale industriali/scale fisse) e aiutano a mantenere continuità progettuale e verificabilità delle soluzioni adottate in impianti e accessi permanenti.

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Cosa cambia per i sistemi anticaduta: il nuovo articolo 115

Il nuovo art 115 del dlgs 81 (indicato talvolta in modo improprio come decreto 115 del 2008) riorganizza i criteri di utilizzo dei sistemi anticaduta per i lavori in quota.

Gerarchia delle misure di protezione

Rispetto alla versione precedente, il testo non si limita a elencare i DPI, ma introduce una gerarchia chiara. Il nuovo articolo 115 conferma che:

  • la priorità spetta alle misure di protezione collettiva, come parapetti, sistemi di protezione dei bordi, reti;
  • il ricorso ai DPI contro le cadute dall’alto è previsto quando tali misure non sono tecnicamente attuabili o non sono proporzionate al rischio.

Distinzione tra trattenuta, posizionamento e arresto caduta

All’interno dei DPI, l’art 115 distingue tra:

  • sistemi di trattenuta, che impediscono fisicamente al lavoratore di raggiungere la zona di caduta;
  • sistemi di posizionamento sul lavoro, che consentono di operare in quota in condizioni controllate;
  • sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, utilizzati quando le soluzioni precedenti risultano più idonee o praticabili rispetto all’arresto caduta;
  • sistemi di arresto caduta, che intervengono dopo l’inizio della caduta.

L’impostazione favorisce l’adozione di soluzioni che limitano l’esposizione al rischio, riservando i sistemi di arresto caduta alle situazioni in cui le altre opzioni non risultano praticabili. Per i tecnici della prevenzione, questo implica una motivazione più rigorosa delle scelte effettuate in relazione ai diversi scenari di lavoro in quota.

Cosa significa in concreto per aziende e tecnici della sicurezza

Le modifiche all’art 113 e all’art 115 dell’81 08 si traducono in attività operative che riguardano datori di lavoro, RSPP, coordinatori e consulenti.

Mappatura delle scale per lavori in quota

Un primo passo consiste nella mappatura delle scale per lavori in quota presenti in azienda, con particolare attenzione a:

  • scale a pioli portatili e fisse;
  • scale in sezione;
  • scale alla marinara;
  • altri accessi verticali o inclinati.

Per ciascuna scala è utile verificare altezza, inclinazione scala a pioli o fissa, presenza di gabbie, sistemi anticaduta installati, frequenza d’uso e condizioni ambientali.

Verifica di conformità alla normativa sicurezza scale

Per le scale fisse verticali dovrà essere verificata la conformità alla norma scale e alle disposizioni del d lgs 81 08, in particolare rispetto a:

  • adeguatezza della sola gabbia rispetto alle modalità di utilizzo e soccorso;
  • opportunità di installare sistemi anticaduta guidati, soprattutto per altezze significative;
  • rispetto dei parametri geometrici previsti dalla normativa scale industriali e dalle norme tecniche applicabili.

Revisione dei sistemi anticaduta alla luce dell’articolo 115

Sul fronte dei DPI, l’articolo 115 richiede di valutare in modo gerarchico le soluzioni disponibili. In sintesi:

  • si verifica innanzitutto la possibilità di adottare protezioni collettive (parapetti, reti);
  • in caso di utilizzo di DPI, si privilegiano sistemi di trattenuta o posizionamento, progettando il lavoro in quota in modo da evitare l’esposizione alla caduta;
  • i sistemi di arresto caduta vengono impiegati come soluzione principale solo quando le altre opzioni non risultano tecnicamente praticabili.

Questa logica comporta, ad esempio, la progettazione di ancoraggi arretrati rispetto al bordo e l’utilizzo di linee vita pensate per operare in trattenuta, riducendo la possibilità che l’operatore raggiunga la zona di caduta.

Aggiornamento di formazione e procedure

Le novità normative rendono opportuno un aggiornamento della formazione e delle procedure aziendali, con particolare riferimento a:

  • corsi sui lavori in quota e uso delle scale a pioli e delle scale fisse;
  • differenze tra scale per lavori in quota portatili e accessi fissi verticali;
  • responsabilità di preposti e capi cantiere nel controllo dell’inclinazione scala a pioli, del corretto utilizzo dei sistemi anticaduta e del rispetto delle istruzioni fornite.
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