Le recenti modifiche al D.lgs 81/2008 hanno aggiornato il quadro normativo relativo all’accesso in quota e alla protezione contro le cadute dall’alto. In particolare, l’art 113 e l’art 115 del Dlgs 81 sono stati rivisti con l’obiettivo di rendere più chiari i criteri di scelta, utilizzo e progettazione di scale e sistemi anticaduta, rafforzando la normativa sicurezza scale e il controllo dei rischi nei cantieri e nei luoghi di lavoro.
Per RSPP, HSE manager, consulenti e imprese, questi aggiornamenti incidono sulla gestione di scale a pioli, scale alla marinara D.lgs 81/2008 e, più in generale, sulle scale per lavori in quota e sui dispositivi di protezione individuale collegati.
Per comprendere il significato delle modifiche è utile richiamare brevemente l’impostazione precedente dell’81 08 in materia di scale e lavori in quota.
L’art 113 disciplinava l’uso di diverse tipologie di scale, comprese le scale a pioli portatili e le scale in sezione, oltre alle scale fisse. Con riferimento alla norma scale per l’accesso in quota, la disposizione prevedeva in particolare un obbligo di protezione per le scale a pioli:
In numerosi contesti la misura più diffusa era la gabbia metallica, considerata spesso sufficiente a soddisfare la normativa scale. Altri aspetti, come l’inclinazione scala a pioli, la distanza dalla parete o l’eventuale integrazione con ulteriori sistemi di protezione, erano talvolta gestiti in modo meno strutturato.
Il precedente articolo 115 riguardava l’uso di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto quando non risultavano attuabili le misure di protezione collettiva. Il testo richiamava imbracature, cordini, assorbitori, linee vita flessibili e rigide.
Nella pratica operativa, in molti casi la risposta standard ai lavori in quota consisteva in imbracatura e cordino con assorbitore, con minore attenzione alla distinzione tra sistemi di trattenuta, posizionamento e arresto caduta, e con un collegamento meno evidente alla valutazione del rischio.
Con l’aggiornamento del d lgs 81 08, l’art 113 è stato riformulato con particolare attenzione alle scale fisse verticali utilizzate per l’accesso a coperture, impianti e strutture. In questa categoria rientrano molte scale alla marinara 81 08 installate su edifici civili e industriali.
Una prima novità riguarda il campo di applicazione della norma scale. La tutela non si limita più alle scale con sviluppo superiore a 5 metri, ma si estende a scale fisse:
Permane l’applicazione della norma anche alle scale con inclinazione superiore a 75° utilizzate come accesso in quota. In questo modo la normativa sicurezza scale comprende più chiaramente scale di servizio e accessi che prima potevano essere considerati marginali.
Una seconda novità riguarda la modalità di protezione. Per queste scale fisse verticali, l’art 113 prevede due soluzioni principali:
1. gabbia di protezione;
2. sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto, ad esempio tramite guida rigida o flessibile con dispositivo anticaduta.
La scelta non è più automatica. La decisione tra gabbia e sistema anticaduta deve essere basata sulla valutazione dei rischi: frequenza d’uso, percorso di accesso, modalità di evacuazione e soccorso, ostacoli presenti lungo la salita.
L’aggiornamento dell’art. 113 non introduce nuovi parametri geometrici, ma conferma requisiti già presenti nella formulazione precedente per le scale fisse verticali. In particolare, permangono i riferimenti a:
Si richiamano tali prescrizioni perché restano coerenti con l’impostazione delle norme tecniche di settore (scale industriali/scale fisse) e aiutano a mantenere continuità progettuale e verificabilità delle soluzioni adottate in impianti e accessi permanenti.
Il nuovo art 115 del dlgs 81 (indicato talvolta in modo improprio come decreto 115 del 2008) riorganizza i criteri di utilizzo dei sistemi anticaduta per i lavori in quota.
Rispetto alla versione precedente, il testo non si limita a elencare i DPI, ma introduce una gerarchia chiara. Il nuovo articolo 115 conferma che:
All’interno dei DPI, l’art 115 distingue tra:
L’impostazione favorisce l’adozione di soluzioni che limitano l’esposizione al rischio, riservando i sistemi di arresto caduta alle situazioni in cui le altre opzioni non risultano praticabili. Per i tecnici della prevenzione, questo implica una motivazione più rigorosa delle scelte effettuate in relazione ai diversi scenari di lavoro in quota.
Le modifiche all’art 113 e all’art 115 dell’81 08 si traducono in attività operative che riguardano datori di lavoro, RSPP, coordinatori e consulenti.
Un primo passo consiste nella mappatura delle scale per lavori in quota presenti in azienda, con particolare attenzione a:
Per ciascuna scala è utile verificare altezza, inclinazione scala a pioli o fissa, presenza di gabbie, sistemi anticaduta installati, frequenza d’uso e condizioni ambientali.
Per le scale fisse verticali dovrà essere verificata la conformità alla norma scale e alle disposizioni del d lgs 81 08, in particolare rispetto a:
Sul fronte dei DPI, l’articolo 115 richiede di valutare in modo gerarchico le soluzioni disponibili. In sintesi:
Questa logica comporta, ad esempio, la progettazione di ancoraggi arretrati rispetto al bordo e l’utilizzo di linee vita pensate per operare in trattenuta, riducendo la possibilità che l’operatore raggiunga la zona di caduta.
Le novità normative rendono opportuno un aggiornamento della formazione e delle procedure aziendali, con particolare riferimento a:
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