dpi 3 categoria: come e quali scegliere?

11 novembre 2022

I dpi di 3° categoria, per chi ha appena varcato la soglia del mondo della sicurezza, sono dispositivi di protezione individuale adibiti, per l’appunto, a proteggere il lavoratore da eventuali infortuni. Certo le condizioni e le casistiche affermano che non basti munirsi di dpi per poter avere un’immunità permanente , ma quanto meno essi consentono di proteggersi da quegli infortuni che , qualora avvenissero potrebbero altrimenti causare maggiori danni o addirittura portare ad incidenti mortali.

Cosa prevede la norma?

Con il Dlgs n 17/2019 la normativa viene adeguata alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/425 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI, modificando anche il D.lgs 81/2008, che rimane riferimento sia per la scelta del dispositivo correlato al lavoro che si andrà a svolgere e sia riferimento normativo per la formazione del personale all’uso degli stessi (D.lgs 81/08 capo II ).

In attesa del nuovo Decreto che disporrà l’aggiornamento dei riferimenti alla normativa tecnica contenuta nel D.M. 2 maggio 2001 si applica quest’ultimo aggiornato con le norme tecniche in vigore (UNI).

Le norme tecniche sono riportate all’interno del D.M. 2 maggio 2001 e vengono definite norme di buona tecnica.

Tabella Norme tecniche principali attualmente in vigore riferiti ai DPI come da descrizione in tabella (aggiornati al 5 aprile 2022).

Descrizione Norma UNI in vigore
Protettori dell’udito- Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione- Documento guidaUNI EN 458:2016
Guida alla scelta, all’uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006UNI EN 529:2006 integrata dalla UNI 11719:2018
Protezione degli occhi e del viso – Guida alla scelta, all’utilizzo e alla manutenzioneUNI EN ISO 19734:2021
Protezione degli arti inferiori – Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro – criteri per la scelta, l’uso, la cura e la manutenzioneUNI/TR 11430:2011
Protezione della testa – Dispositivi di protezione individuale – Elmetti di protezione – guida per la selezioneUNI 11114:2004
Protezione dalle cadute dall’alto – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Guida per la selezione e l’usoUNI 11158:2015

Quale DPI scegliere?

Va chiarito che i DPI vengono progettati utilizzando materiali con caratteristiche tecniche in base all’uso lavorativo. La norma prevede che una volta valutati i rischi si proceda poi all’individuazione dei sistemi opportuni per poter abbattere quei rischi  Infatti per poter indicare l’area di lavoro ai fruitori, i DPI vengono distinti in categorie ovvero:

  • DPI di I categoria: dispositivi di protezione individuale che proteggono dai rischi minimi (scheda rischi I categoria)
  • DPI di II categoria: La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
  • DPI di III categoria: dispositivi di protezione individuale che proteggono da rischi molto gravi e che causano danni irreversibili (scheda rischi III categoria)

Per verificare l’apparteneza e il rispetto delle normative collegato al DPI individuato è possibile consultare la marcatura obbligatoria presente nel manuale e sull’eventuali etichette del singolo dispositivo.

I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformita’ UE di cui all’articolo 15 del regolamento DPI (UE) 2016/425

I dati principali per l’identificazione sono i seguenti:

  1. Marcatura CE
  2. Dichiarazione di conformità UE (La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. )
  3. Per i DPI della categoria III, la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che
    interviene nella procedura di cui agli allegati VII o VIII
  4. Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal
    fabbricante o dal suo mandatario.
  5. Documentazione tecnica
  6. Obblighi descritti nel regolamento DPI con riferimento all’articolo 8 par. 6 e all’art 10

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DPI 3 categoria e le cadute dall’alto

All’articolo 115 del D.lgs 81/08 vi è la normazione dei sistemi di protezione connessi ai lavori in quota che possono causare cadute dall’alto. Nel caso dei DPI correlati alla materia normata troviamo invece interessante l’allegato VIII che dà le indicazioni generali e non esaurienti delle attività e dei settori di attività per le quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.

In base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle
disposizioni della presente direttiva.  

Rischi Parte del corpo
interessata
Tipo di attrezzatura di
protezione individuale
Esempi di attività in cui può essere
necessario utilizzare il tipo corrispondente di
attrezzatura di protezione individuale (*)
Settori e rami industriali
Cadute dall’altoCorpo intero
Attrezzature di
protezione individuale
per la prevenzione o
l’arresto delle cadute
dall’alto
– Lavori su impalcature
– Montaggio di elementi prefabbricati
– Lavori sui piloni
– Lavori sui tetti
– Lavori su superfici verticali o in pendenza
– Lavori in cabine sopraelevate di gru
– Lavori in cabine di manovra sopraelevate
di transelevatori
– Lavori in posizione sopraelevata su torri di
trivellazione
– Lavori in pozzi e fognature
– Edilizia
– Opere di genio civile
– Cantieristica navale
– Manutenzione delle
infrastrutture

Fonte: D.lgs 81/08- allegato VIII – INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI

Quanto durano i DPI?

Molti DPI possono essere soggetti ad invecchiamento e quindi deteriorarsi indi per cui il regolamento prevede che il fabbricante apponga sul DPI, qualora sia effettivamente possibile, il mese e l’anno di fabbricazione e/o eventualmente l’anno e il mese di scadenza dello stesso.

Qualora non fosse possibile indicare le informazioni prima citate sulla vita del dispositivo di protezione individuale il fabbricante, come descritto nell’allegato II al punto 2.4, dovrà indicare nel manuale tutte informazioni utili per determinare il mese e l’anno nonchè eventuali indicazioni sul numero massimo di operazioni di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI.

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Quali sono le sanzioni per la violazione delle norme legate ai DPI?

Le sanzioni vengono stabilite, per la maggior parte dei casi, nel D.lgs 81/08 art 14 co. 1 e co. 9 e nell’allegato I con descrizione per fattispecie e importo correlato alla violazione.

Tabella ALLEGATO I

FATTISPECIEImporto Somma Aggiuntiva
1Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi2.500 €
2Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione2.500 €
3Mancata formazione ed addestramento300 € per ciascun lavoratore
interessato
4Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e
nomina del relativo responsabile
3.000 €
5Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)2.500 €
6Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le
cadute dall’alto
300 € per ciascun lavoratore
interessato
7Mancanza di protezioni verso il vuoto3.000 €
8Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le
prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del
terreno
3.000 €
9Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi
3.000 €
10Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi
3.000 €
11Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di
terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
3.000 €
12Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo
3.000 €
12-bisMancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che
possono comportare il rischio di esposizione all’amianto
3.000 €

 

 


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