Spazi Confinati (ambienti confinati): rischio esplosioni

01 luglio 2022

Il D.Lgs 81/08 , come spiegato in molti dei nostri articoli, regolamenta ed informa anche in materia di spazi confinati. Essendo molteplici i fattori di rischio risultano molteplici anche gli strumenti e le normative utili che definiscono, regolamentano e descrivono l’attività che opera in un ambiente confinato.

Spazi Confinati : rischio esplosione

“…per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.”

Il Titolo XI del D.Lgs 81/08 prescrive, in materia di spazi confinati, le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive (Atex).

L’art 287 del suddetto decreto cita i campi di applicazione dello stesso regolamentando di fatto anche i campi classificati come campi non soggetti alle direttive Atex .

“2.Il presente Titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere esplosive,
oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente.

  1. Il presente Titolo non si applica:
    a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
    b) all’uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661(N);
    c) alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze
    chimicamente instabili;
    d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624(N);
    e) all’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti
    disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul
    Reno (ADNR), l’Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili
    interne (ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima
    internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente Titolo si
    applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.”

 

Una volta effettuata l’analisi del rischio, ed in particolar riferimento al rischio di esplosione e incendio, così come descritto dall’art. 289 del D.lgs 81/2008 e seccessivi, va redatto e/o aggiornato il DPCE (documento sulla protezione contro le esplosioni), ricordando che esso è parte integrante del DVR (documento valutazione dei rischi).

Normative di riferimento : ATEX

I luoghi di lavoro che presentano un pericolo di esplosione sono regolamentati, per quanto riguarda la tipologia di strumentazione da usare, D.Lgs 85/2016 quale  recepimento della direttiva ATEX 2014/34/UE nonchè rispondenti al DPR 126/98.

Emerge , quanto descritto dall’art 3, che l’apparecchiature  risultano conformi all’uso riportato all’art.1 dello stesso regolamento se :

  •  1. I prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Uffi ciale dell’Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II contemplati da tali norme o parti di esse.
    2. Se non esistono norme armonizzate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno sono adottate le disposizioni necessarie per comunicare alle parti interessate le vigenti norme e specifi che tecniche nazionali, considerate importanti o utili per applicare correttamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati all’allegato II.

Dichiarazione CE di conformità

Dopo aver svolto le opportune procedure ai fini di conformità delle apparecchiature ogni prodotto deve essere dotato della Dichiarazione  Ce di conformità stilato dal costruttore/rappresentante contente le seguenti informazioni:

  • Nome o identificativo e dati del fabbricante o del mandatario;
  • descrizione dell’oggetto con disposizioni riguardanti l’uso;
  • Nome e identificativo dell’orgnanismo notificato nonchè eventuale attestato Ce della tipologia;
  • Riferimento normativo , specifiche tecniche direttive comunitarie applicate;
  • Dati del firmatario per il fabbricante /mandatario;
  • Conformità a normativa nazionale recepenti di direttive europee;

Attrezzatura da lavoro a marchio ATEX: categorie

L’attrezzatura va scelta in base alle disposizioni del responsabile dei lavori compatibilmente alla probabilità e durata dell’atmosfera esplosiva e con marcatura specifica. La scelta fondamentale va individuata nella categoria, che è espressione intrinseca dell’ambiente in cui si opera.

La categoria di apparecchi 1 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione molto elevato. Vi sono due sottocategorie : M1 e M2

M1. Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili.

M2.Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di
superficie esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili.

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui si rileva, sempre, spesso o per lunghi periodi,un’atmosfera esplosiva dovuta a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.

Nella marcatura devo emergere i seguenti dati:

  • conformità alle direttive europee
  • Il gruppo degli apparecchi diversi da quelli che vanno in miniera;
  • La categoria (livello di protezione);
  • Indicazione del materiale cui l’uso dello stesso viene applicato;
  • Modlità di protezione
  • Gruppo di gas
  • Classe di temperatura

 

Fonti.

DIRETTIVA 2014/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 rev. Aprile 2022 – DOTT. ING. GIANFRANCO AMATO – DOTT. ING. FERNANDO DI FIORE

DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016 , n. 85 

Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999

D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126 G.U. n. 101 del 04/05/1998 – Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 94/9/CE;

 


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