È possibile ottenere una detrazione fiscale per l’installazione di linee vita anche nel 2026? Sì, ma non più attraverso il Superbonus 110% nella sua forma originaria, salvo un’eccezione territoriale specifica.
Il Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) è scaduto per la generalità degli interventi. La Legge di Bilancio 2026 lo mantiene solo per la ricostruzione privata nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (Abruzzo) e del 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria). Per tutti gli altri immobili, dal 2026 si applicano le detrazioni ordinarie descritte di seguito.
Per gli interventi che nel 2020 sarebbero rientrati nel Superbonus, oggi il riferimento sono il Bonus Ristrutturazioni e l’Ecobonus, con la stessa struttura di aliquote:
Il tetto di spesa detraibile è di 96.000 € per unità immobiliare nel Bonus Ristrutturazioni; nell’Ecobonus il cappotto termico ha un massimale specifico di 60.000 €. I due bonus non sono cumulabili sullo stesso intervento: la scelta va fatta in base a convenienza di aliquota e limite di spesa.
Le linee vita, i ponteggi e i parapetti provvisori restano spese accessorie detraibili quando l’intervento principale lo richiede (isolamento termico, sostituzione dell’impianto di climatizzazione, installazione di impianti fotovoltaici, interventi antisismici). Rientrano nel tetto di spesa complessivo del bonus utilizzato: con l’aliquota al 50%/36% del 2026, quindi, non sono più “a costo zero” come poteva accadere con il 110%, ma restano comunque un costo parzialmente recuperato in detrazione.
Le aliquote sono destinate a un’ulteriore riduzione dal 2027 (attesa 36% prima casa, 30% altre unità). Chi pianifica lavori di copertura con messa in sicurezza ha quindi convenienza a valutare gli interventi entro fine 2026, per beneficiare delle aliquote più alte attualmente in vigore.