REGIONE CAMPANIA – NORME ANTICADUTA

13 novembre 2020
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Il nuovo appuntamento con le normative regionali per il settore dell’anticaduta ci porta a visitare la Campania.
La Regione introduce già nel 2017 il primo regolamento dedicato alla sicurezza dei lavori in quota  e durante il 2019 aggiorna lo stesso documento, “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile”, riprendendo le seguenti norme: l’articolo 53-bis, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) e il dlgs n. 81/2008 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e definisce le prescrizioni tecniche inerenti alla progettazione e realizzazione di interventi edilizi  riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
Andiamo a vedere nel dettaglio:

  • Ambiti di applicazione

Il presente regolamento si applica nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento di edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti ai sensi dell’articolo 1, compreso:
a) la manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura per una superficie comunque non inferiore al 50 per cento ovvero, nell’ipotesi di coperture superiori a 200 metri quadri in pianta, comunque non inferiore a 100 metri quadri;
b) il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come definiti all’articolo 3 del D.p.r. 6.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “Testo A”) che interessano le coperture di edifici di nuova costruzione o esistenti, di qualsiasi tipologia e destinazione d’uso, sia di proprietà privata che pubblica;
c) l’installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture;
d) gli interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del D.p.r. 380/2001 o come varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento previste dall’articolo 22, comma 2, del D.p.r. 380/2001.

Inoltre si applica agli interventi di cui al comma 1 rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), qualora riguardino le coperture di edifici pubblici. In tali casi la verifica circa l’applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è affidata al Responsabile Unico del Procedimento di cui all’articolo 31 del D.lgs. 50/2016.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) i pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili ad attività di edilizia libera dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
d) gli interventi impiantistici diversi da quelli definiti all’articolo 3, comma 1, lettera d).

Mentre per le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri, non necessitano di misure preventive e protettive fisse o permanenti. In tali casi dovrà comunque essere redatto l’Elaborato Tecnico della Copertura di cui all’articolo 5 indicante le misure sostitutive a quelle fisse o permanenti, da adottarsi per le successive manutenzioni della copertura. L’eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia comporta l’adozione di misure preventive e protettive fisse o permanenti.

In relazione ai lavori da effettuare le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate ed utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del decreto legislativo 9.04.2008, n. 81 e s.m.i..

Da tenere presente che le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema anticaduta, nella misura
strettamente necessaria a garantire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerate nelle verifiche di conformità urbanistico edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l’altezza massima delle costruzioni.

  • Elaborato Tecnico della Copertura – Adempimenti

Per le finalità di cui all’articolo 1, fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 2:
a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 58 del 7 Ottobre 2019
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l’applicazione di misure di prevenzione e protezione dirette ad evitare i rischi di caduta dall’alto e che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il transito e l’accesso in condizioni di sicurezza;
b) sono integrati da un Elaborato Tecnico della Copertura (ETC) che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

L’Elaborato Tecnico della Copertura integra il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettera
b), del D.lgs. 81/2008, quando ne è prevista la redazione; altrimenti costituisce documento autonomo.

L’Elaborato Tecnico della Copertura (ETC) è redatto in fase di progettazione.
A tale adempimento provvede, nei casi di cui all’articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per la progettazione avente gli obblighi di cui all’articolo 91 del d.lgs. 81/2008. Nei casi in cui tale fi gura non sia prevista, provvede il progettista dell’intervento.
2. L’Elaborato Tecnico della Copertura è aggiornato e completato, ai sensi del comma 4, lettere c), d), e), f), g), ed h) entro la fine dei lavori. A tali adempimenti provvede il coordinatore per l’esecuzione dei lavori avente gli obblighi di cui dell’articolo 92 del d.lgs. 81/2008 oppure, nei casi in cui tale fi gura non sia prevista, il direttore dei lavori.
3. Per i lavori affidati sensi del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 l’Elaborato Tecnico della Copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016.
4. L’Elaborato Tecnico della Copertura deve avere i seguenti contenuti:
a) elaborati grafici in scala non inferiore a 1:100, in cui siano indicati:
1) l’area di intervento;
2) le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture;
3) le caratteristiche fisiche e dei materiali delle coperture
4) la distribuzione degli impianti tecnologici e le relative linee di adduzione;
5) il punto di accesso;
6) la presenza di eventuali dispositivi per l’accesso;
7) la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio e/o di dispositivi di protezione collettiva, con la specificazione per ciascuno di essi della classe di appartenenza ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei;
8) il posizionamento degli elementi protettivi e dei dispositivi anticaduta per il transito e l’esecuzione dei lavori in copertura;
9) i dispositivi di protezione collettiva e/o individuali previsti;
10) l’altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta;
11) i bordi e le aree di lavoro soggetti a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata dal basso;
12) le aree della copertura non calpestabili;
13) le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 58 del 7 Ottobre 2019
14) le misure relative al recupero in caso di caduta.
b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive di cui alla sezione II; nel caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio di cui all’articolo 7, comma 4, la relazione esplicita le motivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo fisso o permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;
c) planimetria di dettaglio della copertura in scala non inferiore a 1:100, nella quale siano evidenziati gli elementi di cui al comma 4, lettera a), specificando per ciascuno dei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto utilizzati, la norma UNI di riferimento, il tipo di appartenenza, il modello, il fabbricante ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei, nonché la manutenzione periodica prevista;
d) relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato al calcolo strutturale, contenente la verifica del sistema di fissaggio e l’accertamento della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle massime sollecitazioni trasmesse dal dispositivo di ancoraggio in caso di caduta, comprensive del coefficiente di sicurezza desunto dalle relative norme tecniche.
e) certificazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio installati secondo le norme UNI di riferimento. Sono installabili i dispositivi di ancoraggio appositamente progettati per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute in conformità alla UNI EN 363 (es. linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, ancoraggi puntuali, ecc.) che siano realizzati secondo le norme tecniche UNI di riferimento.
f) dichiarazione di conformità dell’installatore, riguardante la corretta installazione di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, che deve contenere almeno le seguenti informazioni:
1) installazione secondo le istruzioni fornite dal fabbricante;
2) effettuazione dell’installazione secondo il progetto di cui alle lettere c) e d);
3) fissaggio alla struttura di supporto secondo le modalità indicate dal progettista (es. numero di bulloni, materiali corretti, corretto posizionamento);
4) messa in esercizio secondo le informazioni fornite dal fabbricante;
5) documentazione fotografica dei particolari del fissaggio al supporto di fondo, qualora il fissaggio non risultasse più visibile dopo aver completato l’installazione.
6) manuale d’uso di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;
g) piano di manutenzione dei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

Fermo restando quanto stabilito all’articolo 4, i contenuti dell’Elaborato Tecnico della Copertura sono i seguenti:
a) per le istanze di permesso di costruire e per le SCIA, anche riferite a varianti in corso d’opera che comportino la sospensione dei relativi lavori, l’Elaborato Tecnico della Copertura deve avere almeno i contenuti minimi di cui all’articolo 5, comma 4, lettere a) e b);
b) per le istanze di sanatoria comprendenti interventi eseguiti sulle coperture, l’Elaborato Tecnico della Copertura deve avere i contenuti di cui all’articolo 5, comma 4.
c) in sede di deposito della certificazione di abitabilità o agibilità, l’Elaborato Tecnico della Copertura deve avere i contenuti di cui all’articolo 5, comma 4.

Per le varianti in corso d’opera che non comportino la sospensione dei relativi lavori, nonché in tutti i casi in cui non siano state apportate modifiche al progetto contenuto nel titolo abilitativo, anche riferito all’ultima variante comportante la sospensione dei relativi lavori, la conformità dell’elaborato tecnico e delle opere eseguite sulle coperture alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II è certificata dal coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal progettista dell’intervento o dal direttore dei lavori, unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori.
3. L’Elaborato Tecnico della Copertura, completo di tutta la documentazione di cui all’articolo 5, comma 4, è consegnato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal progettista dell’intervento o dal direttore dei lavori, al proprietario del fabbricato o ad altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile.

4. L’Elaborato Tecnico della Copertura è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento impiantistico o di manutenzione da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell’immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta, e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile. Nei casi in cui sia previstala redazione del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera b), del D.lgs. n. 81/2008 l’elaborato tecnico ne costituisce parte integrante. Nel caso di affitto dell’immobile il proprietario è tenuto alla consegna dell’Elaborato Tecnico della Copertura al conduttore dell’immobile.
5. Il proprietario dell’immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione, è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l’immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all’Elaborato Tecnico della Copertura.
6. La conformità dell’Elaborato Tecnico della Copertura alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II è attestata dal coordinatore della sicurezza o, in sua assenza, dal progettista all’atto di inoltro della seguente documentazione:
a) istanze di permesso di costruire, anche riferite a varianti in corso di opera che comportano la sospensione dei relativi lavori;
b) segnalazioni certificate di inizio attività edilizia (SCIA), anche riferite a varianti in corso d’opera che comportano la sospensione dei relativi lavori;
c) varianti in corso d’opera che non comportano la sospensione dei relativi lavori.
7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria costituenti attività edilizia libera e di interventi impiantistici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), la conformità dell’Elaborato Tecnico della Copertura alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II è attestata al committente dal coordinatore della sicurezza o, in sua assenza, dal progettista. Copia dell’elaborato e dell’attestazione è prodotta all’amministrazione comunale solo su espressa richiesta di quest’ultima nell’ambito delle attività istituzionali di vigilanza e controllo.
8. In caso di istanze di sanatoria proposte ai sensi della vigente normativa regionale, la conformità delle opere realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II è attestata dal professionista abilitato in qualità di tecnico rilevatore, che produce a supporto l’Elaborato Tecnico della Copertura di cui all’articolo 5.

9. Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata l’abitabilità o l’agibilità ai sensi della vigente normativa regionale, il professionista abilitato, al momento del deposito della documentazione prevista, allega la certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II.

10. Per gli immobili e le aree soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono fatte salve le disposizioni ivi previste.
11. Per i lavori affidati ai sensi del D.lgs. 18.04.2016, n.50, la conformità dell’Elaborato Tecnico della Copertura alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II è oggetto di controllo nell’ambito della verifica di cui all’articolo 26 del D.lgs 50/2016.

fonte: http://burc.regione.campania.it


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