Il Modello OT23 è lo strumento con cui le aziende richiedono all’INAIL una riduzione del tasso medio del premio assicurativo, a fronte di interventi migliorativi della sicurezza sul lavoro eseguiti nell’anno precedente. Per le aziende che installano nei propri ambienti di lavoro ancoraggi fissi e permanenti, l’intervento può rientrare nella voce A-2.1 del Modello OT23 2027, purché sia aggiuntivo rispetto agli obblighi normativi applicabili.
Il Modello OT23 attua l’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019. La norma prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi migliorativi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa vigente.
Il meccanismo è strutturato in modo semplice: per il ciclo OT23 2027, gli interventi devono essere realizzati nel corso del 2026 e la domanda dovrà essere presentata telematicamente entro il 1° marzo 2027. Se accolta, l’INAIL applica una riduzione percentuale al tasso medio di tariffa della posizione assicurativa territoriale (PAT) interessata. La comunicazione dell’esito avviene entro 120 giorni dalla scadenza.
Prossimo ciclo utile: OT23 2027. Gli interventi devono essere realizzati nel corso del 2026 e le fatture di acquisto e installazione degli ancoraggi devono essere relative allo stesso anno.
Possono presentare domanda i datori di lavoro titolari di una posizione assicurativa territoriale, soggetti alle Tariffe dei premi INAIL e in possesso dei requisiti contributivi, assicurativi e di regolarità in materia di salute e sicurezza. I prerequisiti obbligatori sono:
La riduzione OT23 è compatibile e cumulabile con quella per andamento infortunistico (OT20): le due agevolazioni si sommano se entrambe spettanti. Gli interventi possono essere realizzati su una o più PAT aziendali; alcuni — in particolare quelli della sezione E e l’intervento F-5 (piano di emergenza incendio) — devono essere applicati a tutte le PAT.
Non sai da dove iniziare? Lascia che analizziamo il tuo progetto: preventivo gratuito incluso, ti diciamo esattamente cosa serve.
[CHIEDI UNA CONSULENZAIl Modello OT23 2027 comprende 65 voci, organizzate in sei sezioni tematiche: 35 interventi di tipo A e 30 interventi di tipo B. Gli interventi sono classificati in due categorie:
Per accedere alla riduzione è sufficiente aver realizzato almeno 1 intervento di tipo A oppure almeno 2 interventi di tipo B nell’anno precedente alla domanda.
Se la domanda viene accolta, l’INAIL applica una riduzione percentuale del tasso medio di tariffa. La percentuale di riduzione è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT interessata. La riduzione si applica al premio di regolazione dovuto nell’anno di presentazione, prima delle altre oscillazioni eventualmente spettanti.
La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione “Servizi Online” del sito dell’INAIL, entro il 28 febbraio di ciascun anno. La presentazione può essere effettuata direttamente dall’azienda o tramite un intermediario abilitato (consulente del lavoro, RSPP, associazione di categoria).
Per ogni intervento dichiarato va allegata la relativa documentazione probante. La qualità e la coerenza della documentazione sono il fattore determinante per l’accoglimento: INAIL può richiedere integrazioni e, in caso di controllo, revocare il beneficio se la documentazione risulta inadeguata.
La guida ufficiale alla compilazione del Modello OT23 2027 è disponibile sul sito INAIL:
La risposta è: dipende. L’installazione può rientrare nell’intervento A-2.1 – Installazione nei propri ambienti di lavoro di ancoraggi fissi e permanenti, classificato come intervento di tipo A. Ciò significa che è sufficiente da solo per accedere alla riduzione OT23, senza necessità di altri interventi aggiuntivi.
Tuttavia, l’OT23 ammette esclusivamente interventi volontari, cioè aggiuntivi rispetto agli obblighi normativi già imposti dalla legge. Se l’installazione è imposta da una norma regionale, edilizia o di sicurezza, non è classificabile come aggiuntiva e non è ammissibile.
Un intervento rientra nell’OT23 quando non è imposto da alcun obbligo di legge vigente al momento dell’esecuzione. Casi pratici tipici:
In tutti questi casi l’azienda deve allegare alla domanda OT23 una dichiarazione che l’intervento è stato realizzato su base volontaria e non in adempimento di obblighi normativi.
In Lombardia, il Decreto n. 119 del 14 gennaio 2009 (BURL) impone l’installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio su tutte le coperture che vengono rifatte o costruite. Le installazioni eseguite contestualmente a lavori di rifacimento del tetto in Lombardia non sono quindi ammissibili all’OT23, perché adempiono a un obbligo normativo e non costituiscono un intervento aggiuntivo.
Al contrario, le installazioni eseguite su edifici esistenti senza lavori in corso sulla copertura possono essere considerate volontarie e quindi ammissibili al beneficio. La stessa logica vale nelle altre regioni con normativa specifica: Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Liguria, Umbria, Sicilia, Marche, Sardegna.
Identificare con precisione il confine tra obbligo e scelta volontaria è il passaggio critico per costruire una domanda OT23 solida. Lineevita effettua questa analisi preventiva, così da chiarire fin da subito se l’intervento è ammissibile al beneficio.
Scegli il partner giusto. Spider valuta gratuitamente il tuo progetto e ti guida passo dopo passo verso il bonus OT23.
RICHIEDI VALUTAZIONEPer l’intervento A-2.1, il Modello OT23 2027 indica la seguente documentazione probante:
È possibile allegare ulteriore documentazione utile, come fotografie, planimetrie ed elaborati tecnici.
L’intervento deve essere completamente eseguito e fatturato entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla domanda. Installazioni parziali non sono ammesse.
Spider fornisce, a corredo di ogni installazione, il fascicolo completo dell’opera: documentazione fotografica, relazione tecnica, certificazioni di sistema, manuale d’uso e registro delle ispezioni. Tutta la documentazione necessaria per supportare la domanda OT23 è già inclusa nel servizio.
Spider Linee Vita non si limita all’installazione del sistema anticaduta: è un partner tecnico a supporto dell’intero percorso che porta all’agevolazione OT23.
Operiamo in Lombardia, dove la conoscenza del Decreto n. 119/2009 è fondamentale per distinguere obbligo da opportunità, e in tutta Italia, con installatori certificati e rete di partner tecnici su tutto il territorio nazionale.
Vuoi sapere se la tua situazione consente di accedere all’OT23? Richiedi un preventivo gratuito: ti diremo subito cosa è ammissibile e come costruire la documentazione corretta.
CONTATTACILa domanda va presentata entro il 28 febbraio di ogni anno (o il primo giorno lavorativo successivo se cade di sabato o festivo), in modalità telematica sul portale INAIL. Per il ciclo OT23 2027, la scadenza prevista è il 28 febbraio 2027, con riferimento agli interventi realizzati nel corso del 2026.
Sì, se l’installazione è volontaria e non imposta da obblighi normativi. Rientra nell’intervento A-2 (Prevenzione del rischio di caduta dall’alto), classificato come intervento di tipo A: è sufficiente da solo per accedere allo sconto. In Lombardia, le installazioni eseguite contestualmente a lavori di rifacimento del tetto sono imposte dal Decreto n. 119/2009 e non sono ammissibili all’OT23.
La documentazione probante comprende: fatture di acquisto e installazione (anno precedente, pagamenti tracciati), fotografie dell’installazione, certificazioni del sistema (UNI EN 795:2012 o UNI 11578:2015 a seconda del tipo di dispositivo), dichiarazione di volontarietà dell’intervento ed eventuali elaborati tecnici.
La riduzione dipende dalla dimensione aziendale: 28% fino a 10 lavoratori-anno, 18% da 10,1 a 50, 10% da 50,1 a 200, 5% oltre 200. Per aziende con meno di due anni di attività la riduzione è dell’8%. Lo sconto è cumulabile con la riduzione per andamento infortunistico (OT20).
Sì. Non esiste un requisito di anzianità minima: anche le imprese con meno di due anni di attività possono presentare domanda, purché in regola con DURC e obblighi di sicurezza, e abbiano realizzato gli interventi nell’anno precedente.
La domanda può essere presentata direttamente o tramite intermediari abilitati (consulente del lavoro, RSPP, associazione di categoria). Data la complessità della documentazione probante e le specificità legate alla normativa regionale sulle linee vita, è fortemente consigliato avvalersi di un professionista. Lineevita collabora con partner HSE per supportare l’intero iter.
L’INAIL applica la riduzione percentuale al premio di regolazione dovuto nell’anno di presentazione, per la PAT interessata dagli interventi. La comunicazione di accoglimento o rigetto avviene entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.