In molte mansioni i lavoratori si ritrovano a lavorare in quota e questo comporta ovviamente dei rischi non trascurabili.
È possibile dire infatti che il cosiddetto settore dei lavori in quota sia considerato uno tra quelli maggiormente esposti a scenari e situazioni di rischio alto.

Visti la gravità e il peso delle responsabilità che ricoprono i lavori in quota, sono state appositamente studiate normative che permettano di fare le corrette valutazioni del rischio e di adottare le dovute misure di prevenzione e sicurezza.

In questo articolo vediamo quale è la normativa attuale per i lavori in quota, come effettuare una valutazione di rischio e qual è l’altezza minima di riferimento in base alle leggi vigenti.


Sommario:

Altezza minima di riferimento

L’altezza minima per i lavori in quota, secondo l’art. 107 del D.Lgs. 81/08, è a partire da 2 metri o superiore,
calcolata da un qualsiasi piano considerato come stabile.

Le uniche attività che non seguono questo metro di valutazione sono:

Lavori in quota: obblighi del datore e normativa

Come accennato in precedenza, i lavori in quota sono regolamentati da un’apposita normativa che ne fornisce una definizione,
stabilisce le leggi e definisce gli obblighi ricoperti dal datore di lavoro.

Definizione dei lavori in quota

Sono considerati lavori in quota tutte quelle attività lavorative svolte ad un’altezza superiore a due metri,
che dunque espongono il lavoratore al rischio di caduta. Tra le differenti attività contemplate dalla definizione, sono comprese anche
quelle di scavo che prevedono profondità superiori a quella citata.

Normativa attualmente vigente

Quando si fa riferimento ai lavori in quota, la normativa da tenere in considerazione è il
Titolo IV capo II del D.Lgs 81/08.

La normativa relativa ai lavori in quota illustra tutte le norme relative alla prevenzione degli infortuni. Tali misure comprendono:

Obblighi del datore di lavoro

Il Responsabile di sicurezza e/o il datore di lavoro sono le due possibili figure responsabili per la tutela della sicurezza dei lavoratori.
Per questo motivo, su di loro ricadono tutte le responsabilità civili e penali.

La figura responsabile della sicurezza sul lavoro è una figura designata a gestire e coordinare tutte le attività previste per la protezione
e prevenzione dei rischi. Per questo motivo, tra i suoi doveri e responsabilità rientrano:

Valutazione del rischio

Una corretta valutazione del rischio per i lavori in quota trova il suo punto di inizio nell’identificazione dei possibili rischi
ai quali il lavoratore può andare incontro:

Una corretta valutazione del rischio include oltre ai rischi, anche la programmazione e la pianificazione di sicurezza: vediamo di cosa si tratta.

Programmazione e pianificazione ricoprono un ruolo centrale per la sicurezza sul lavoro: esse permettono di organizzare e adottare tutte le misure di sicurezza
preventive necessarie. Nel dettaglio, parliamo quindi delle misure organizzative e dei DPI utili ad abbassare al livello minimo i rischi.