Sbarco della piattaforma. Si può fare?…..come si può fare?

26 febbraio 2021
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Molto spesso per i lavori dove è presente il rischio di caduta dall’alto l’unico problema è assicurare l’operatore in modo che possa eseguire il suo lavoro in completa sicurezza ma è necessario anche prevedere percorsi o metodologie di accesso alla copertura sicuri.
Qualora non sia presente un accesso predefinito (come una scala o aperture in copertura) può risultare inevitabile l’accesso tramite macchinari come le piattaforme di lavoro elevatrici (PLE).
Tuttavia si considera questa attività illecita ma questo non è del tutto vero.
Bisogna infatti considerare una serie di fattori: in primis, secondo il D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro dovrebbe scegliere il tipo più idoneo si sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota tenendo conto che il sistema debba consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente e che l’accesso non deve comportare rischi di caduta ulteriori.
Inoltre le PLE sono costruite secondo la norma tecnica EN 280, armonizzata rispetto alla Direttiva Macchine 2006/42/CE il cui scopo indicato nel testo della norma è specificare “i requisiti di sicurezza [..] previste per spostare persone alle posizioni di lavoro in cui svolgono mansioni dalla piattaforma […], con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro solo nei punti di accesso a livello del suolo o sul telaio”.
Ne deriva che la norma non contempla i rischi derivanti dall’attività di accesso a livelli diversi ma non proibisce tale attività. Si rimanda quindi al manuale d’uso della macchina prodotto dal fabbricante per le limitazioni d’uso. Si prospettano tre possibili scenari:
1)Esplicito divieto di utilizzo della PLE per lo sbarco in quota esplicitamente scritto dal produttore sul manuale. In questo caso l’uso della macchina per l’accesso in quota risulta una vera e propria azione illecita in quanto si va contro a quello dichiarato dal costruttore;
2)Possibilità di utilizzo della PLE per lo sbarco in quota tramite “omologazione” scritta interna al manuale o tramite documenti integrativi con i quali viene permesso tale attività. Talvolta tali concessioni sono però vincolate a casi specifici e con procedure dedicate;
3)Nessun riferimento nel manuale alla possibilità o meno di sbarcare in quota. In questo caso la scelta finale è da attribuire al Datore di Lavoro che, in base all’analisi e alla valutazione del rischio permette o meno tale attività.
Rimane certo che, qualora tale attività sia permessa, è necessario svolgerla in completa sicurezza. Pertanto sono da evitare quei comportamenti che aggravano il rischio di caduta dall’alto come, per esempio, scavalcare il parapetto della cesta della PLE per saltare sulla copertura.
Inoltre è sempre meglio prevedere un percorso di accesso ben definito e progettato per l’accesso in quota come le classiche scale a pioli con gabbia di sicurezza o sistema anticaduta integrato.


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