Molto spesso per i lavori dove è presente il rischio di caduta dall’alto l’unico problema è assicurare l’operatore in modo che possa eseguire il suo lavoro in completa sicurezza, ma è necessario anche prevedere percorsi o metodologie di accesso alla copertura sicuri.
Qualora non sia presente un accesso predefinito (come una scala o aperture in copertura) può risultare inevitabile l’accesso tramite macchinari come le piattaforme di lavoro elevatrici (PLE).

Tuttavia si considera questa attività illecita, ma questo non è del tutto vero.
Bisogna infatti considerare una serie di fattori: in primis, secondo il D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro dovrebbe scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota, tenendo conto che il sistema debba consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente e che l’accesso non deve comportare rischi di caduta ulteriori.

Inoltre le PLE sono costruite secondo la norma tecnica EN 280, armonizzata rispetto alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, il cui scopo indicato nel testo della norma è specificare “i requisiti di sicurezza […] previsti per spostare persone alle posizioni di lavoro in cui svolgono mansioni dalla piattaforma […], con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro solo nei punti di accesso a livello del suolo o sul telaio”.

Ne deriva che la norma non contempla i rischi derivanti dall’attività di accesso a livelli diversi ma non proibisce tale attività. Si rimanda quindi al manuale d’uso della macchina prodotto dal fabbricante per le limitazioni d’uso. Si prospettano tre possibili scenari:

  1. Esplicito divieto di utilizzo della PLE per lo sbarco in quota chiaramente indicato dal produttore nel manuale. In questo caso l’uso della macchina per l’accesso in quota risulta una vera e propria azione illecita in quanto in contrasto con quanto dichiarato dal costruttore;
  2. Possibilità di utilizzo della PLE per lo sbarco in quota tramite omologazione scritta nel manuale o tramite documenti integrativi che autorizzano tale attività. Talvolta tali concessioni sono vincolate a casi specifici e a procedure dedicate;
  3. Nessun riferimento nel manuale alla possibilità o meno di sbarcare in quota. In questo caso la scelta finale è attribuita al Datore di Lavoro che, in base all’analisi e alla valutazione del rischio, autorizza o meno tale attività.

Rimane certo che, qualora tale attività sia permessa, è necessario svolgerla in completa sicurezza. Pertanto sono da evitare quei comportamenti che aggravano il rischio di caduta dall’alto, come ad esempio scavalcare il parapetto della cesta della PLE per accedere direttamente alla copertura.

Inoltre è sempre preferibile prevedere un percorso di accesso ben definito e progettato, come le classiche scale a pioli con gabbia di sicurezza o con sistema anticaduta integrato.